L’articolo 11, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, stabilisce che, dal 1° ottobre 2014, gli F24 contenenti compensazioni o con saldo superiore a € 1.000,00 devono essere presentati attraverso i servizi telematici posti a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle Poste, dalle banche o dagli agenti della riscossione.
Pertanto devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici convenzionati:
- gli F24 il cui saldo sia pari a zero per effetto delle compensazioni;
- gli F24 con saldo a debito, ma con compensazioni;
- gli F24 con saldo a debito superiore a euro 1000, senza compensazioni;
I servizi telematici da utilizzare sono i seguenti:
- “F24 on line” a cui si accede mediante pincode di abilitazione e solo avendo un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso le Poste Italiane.
- “F24 web” che permette ai contribuenti di effettuare il pagamento con un ordine di addebito a favore dell’Agenzia delle Entrate.
- “F24 cumulativo” utilizzabile soltanto dagli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che vogliano effettuare i versamenti on line per conto dei propri clienti.