Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia
Il Ministero di Grazia e Giustizia, a seguito dell’ emanazione del D.M. 4 marzo 2014 con il quale è stato introdotto l’obbligo, per i datori di lavoro che svolgano attività nei confronti di minori, di far certificare ai propri dipendenti l’ inesistenza di condanne penali per reati correlati all’abuso e sfruttamento sessuale minori, ha diffuso ulteriori notizie e chiarimenti.
Stante la portata della normativa introdotta, che ha immediatamente suscitato dubbi e perplessità interpretative, in particolare rispetto alla portata dei soggetti obbligati all’applicazione delle nuove disposizioni, il Ministero aveva diffuso già una prima informativa il giorno 4 aprile 2014 specificando che il certificato in oggetto deve essere prodotto solo per i casi di nuova assunzione indicando anche alcune specifiche esenzioni ( volontari).
Veniva anche chiarito che, in caso di nuova assunzione e in attesa di ottenere il certificato richiesto, era ammissibile, da parte del datore di lavoro, accogliere pro tempore una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Ora il Dicastero di Giustizia ha provveduto a rendere disponibili, nel proprio sito internet, due note con cui viene esplicitata la corretta procedura di richiesta del certificato e fornendo alcune risposte alla FAQ più frequenti.